Mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano possiamo accorgerci o venire a conoscenza di fatti e condotte scorrette. Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l’attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire illeciti.
Il Segnalante non deve utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro colleghi, superiori gerarchici o la Società. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: in ogni caso, considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all’interno delle società per l’emersione dei fenomeni illeciti – non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
Il Segnalante, quindi, deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
La Società, a tal fine, mette a disposizione dei Destinatari il modulo “Rapporto di segnalazione illeciti e irregolarità”
Per quanto sia previsto che il Segnalante si identifichi, le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari (indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Segnalazione interna
La segnalazione interna va indirizzata all’OdV il quale provvederà a protocollarla in via riservata e ad annotarla nell’apposito registro. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
L’identità del Segnalante sarà conosciuta solo dall’OdV che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Nella gestione del canale di segnalazione, l’OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:
Segnalazione esterna
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
In questi caso, la segnalazione va effettuata tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC al seguente link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole (INSERIRE LINK PIATTAFORMA O ALTRI CANALI). L’ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Divulgazione pubblica
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista al successivo § dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedenti previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Possono segnalare illeciti e irregolarità tutti i dipendenti ed i collaboratori che ne vengano a conoscenza durante l’attività lavorativa svolta per la Società.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
L’OdV, dopo aver concluso le sue valutazioni, comunica al Segnalante le sue conclusioni; in ogni caso, entro tre mesi lo informerà in merito allo stato di avanzamento dell’indagine.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segnalazioni@apolloscs.it